TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1 – Denominazione e normativa applicabile

È costituita, ai sensi della L. 15 aprile 1886 n. 3818 e ss.mm.ii., una società di mutuo soccorso di assistenza e previdenza con denominazione “Mutua Genesi – Società Generale di Mutuo Soccorso” con sede nel comune di Bologna (BO). Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione del la società diviene “Mutua Genesi – Società Generale di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore”. La Società ha personalità giuridica ed è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e ss.mm.ii., dalle norme del presente statuto (“Statuto”), dalle norme contenute nel regola mento applicativo (“Regolamento”) e nel regolamento elettorale (“Regolamento elettorale”), ove adottato, nonché, per quanto ivi non disciplinato e nei limiti di compatibilità con la disciplina delle società di mutuo soccorso, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. ed in via residuale dal Codice civile (con partico lare riferimento agli articoli in materia di società cooperative) e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è, pertanto, di competenza del Consiglio di Amministrazione. La Società, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere ovunque sedi operative, uffici territoriali con mere funzioni amministrative o comitati o commissioni o altri organi rappresentativi su tutto il territorio nazionale, nonché, a fronte di una possibile diffusione della base sociale, sezioni regionali e/o territoriali locali o nazionali o di categoria, i cui compiti e funzioni sono disciplinati dallo Statuto e/o dal Regolamento. La Società, su delibera dell’Assemblea dei soci, può inoltre istituire o sopprimere, al di fuori del territorio nazionale italiano, sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

La durata della società è illimitata.

Art. 4 – Scopo e oggetto

La Società è retta dai principi della mutualità, è senza fini di lucro e ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi mutualistici. La Società opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali realizzando in particolare, in forma diretta o indiretta in favore dei soci anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati una finalità assistenziale e solidaristica e di supporto ai bisogni del socio o della propria famiglia, in coerenza con quanto previsto dal sistema pubblico di protezione sociale e anche in aggiunta e/o ad integrazione e/o sostituzione. Le finalità di interesse generale della Mutua si sostanziano in una o più delle seguenti attività:

  1. a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio – sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente;
  2. b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
  3. c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
  4. d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e fa miliari ed in assenza di provvidenze pubbliche;
  5. e) promozione di ogni altra iniziativa che si rendesse necessaria o conveniente al conseguimento dello scopo sociale, nel rispetto dei limiti dettati dalla disciplina di legge in materia.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto, quali, a titolo meramente esemplificativo:

1) stabilire rapporti con organismi associativi e mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

2) stipulare accordi e/o convenzioni con:

– società di servizi che supportano la Mutua nella fase di erogazione del sussidio e/o nella propria gestione contabile/amministrativa nonché, più in generale, nella realizzazione degli scopi sociali;

– strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri medici polispecialistici, laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, strutture sanitarie odontoiatriche;

– studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali dei medici, centri di assistenza infermieristica e/o domiciliare;

– stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani;

– casse di assistenza, fondi sanitari integrativi, altre società di mutuo soccorso, compagnie di assicurazione, società di servizi e ogni altra società o ente la cui attività è strumentale alla realizzazione degli scopi sociali;

3) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo e, più in generale, promuovere ogni iniziativa che possa essere di supporto alla realizzazione degli scopi sociali;

4) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico ed affidare a tali soggetti l’esplicazione di determinati servizi;

5) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

6) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non;

7) istituire e gestire fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sue successive modificazioni ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla Legge.

In senso conforme al disposto di cui all’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, la Società potrà realizzare altresì attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Finanziatori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’arti colo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. I limiti, le norme e i contributi per l’esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati nel Regolamento interno.

TITOLO II

SOCI – DIRITTI E DOVERI – CONTRIBUZIONE

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, fermo quanto previsto dalla disciplina di legge in materia. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

– Soci Fondatori;

– Soci Ordinari;

– Soci Informatori;

– Soci Finanziatori;

– Soci Mediati;

– Soci Onorari;

– Soci Convenzionati;

– Soci Beneficiari Convenzionati.

A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia e/o nei Paesi dell’Unione Europea, i soci possono essere raggruppati in sezioni regionali e/o territoriali locali e/o nazionali o in sezioni di categoria (“Sezioni”), che costituiscono unità organiche del corpo sociale. L’istituzione e la tipologia di Sezioni sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento Elettorale, per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, ne disciplina le caratteristiche e le regole di funzionamento.

5.1 Soci Fondatori

Sono “Soci Fondatori” i Soci Ordinari ed i Soci Finanziatori che hanno partecipato alla costituzione della Società e hanno pertanto nominato i primi componenti degli organi sociali.

5.2 Soci Ordinari

Sono “Soci Ordinari” tutte le persone fisiche, residenti in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea, che facciano richiesta di ammissione – poi accolta – alla Società in senso conforme a quanto disciplinato dal successivo Art. 7 e versino la contribuzione richiesta di cui al successivo Art. 8. L’ammissione a Socio Ordinario è subordinata al versamento della contribuzione richiesta. I Soci Ordinari partecipano alla vita associativa, hanno diritto di voto in Assemblea e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni mutualistiche della Società. Solo i Soci Ordinari che sono in regola con il versamento della contribuzione richiesta e siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.

5.3 Soci Informatori

Sono “Soci Informatori” i Soci Ordinari che, oltre a partecipare alla vita associativa, svolgono un’attività di promozione e di divulgazione degli scopi e dei servizi della Società. Per diventare Socio Informatore il Socio Ordinario deve presentare, in senso conforme a quanto meglio disciplinato nel Regolamento, apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione il quale ne delibererà la qualifica e conferirà allo stesso apposito incarico.

5.4 Soci Finanziatori

Sono “Soci Finanziatori” le persone fisiche e/o giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali a favore della Società che ne accrescono il suo patrimonio per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso di importo superiore alla contribuzione di cui al successivo Art. 8 richiesta agli altri soci. I “Soci Finanziatori” non devono versare la contribuzione di cui al successivo Art. 8 e non hanno diritto di beneficiare dei sussidi e delle prestazioni mutualistiche della Società. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea, fatto salvo che per le delibere dell’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria aventi ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nelle quali hanno diritto non solo di voto ma anche di nominare sino ad 1/3 (un terzo) del totale degli amministratori, da scegliersi tra i Soci Ordinari, così come meglio e più dettagliatamente precisato nel Regolamento Elettorale.

5.5 Soci Mediati

È ammessa, altresì, la nomina a “Socio Mediato”, previa richiesta di ammissione – poi accolta -, di altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, nonché di fondi sanitari integrativi richiamati agli artt. 2 e 3 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, sue successive modifiche ed integrazioni, in rappresentanza dei propri lavoratori iscritti. I Soci Mediati devono possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. Essi devono versare la contribuzione richiesta di cui al successivo Art. 8 ed hanno diritto di voto in Assemblea, purché siano in regola con il versamento della contribuzione richiesta e siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi. L’ammissione a Socio Mediato è subordinata al versamento della contribuzione richiesta.

5.6 Soci Onorari

Sono “Soci Onorari” le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società. Si tratta di una qualifica puramente onorifica. Essi, pertanto, non devono versare la contribuzione di cui al successivo Art. 8, non hanno diritto di beneficiare dei sussidi e delle prestazioni mutualistiche della Società e non hanno diritto di voto in Assemblea.

5.7 Soci Convenzionati

Sono “Soci Convenzionati” le persone giuridiche e/o gli enti privi di personalità giuridica, aventi i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, che, in forza di apposite convenzioni, disposizioni di legge e statutarie, in conformità a contratti di lavoro, accordi e/o regolamenti aziendali (di seguito le “Fonti Regolatorie”), facciano richiesta di ammissione – poi accolta – alla Società. Essi non hanno diritto di beneficiare dei sussidi e delle prestazioni mutualistiche della Società, non hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci e non devono versare la contribuzione di cui al successivo Art. 8, salvo quanto previsto al successivo paragrafo “Soci Convenzionati Beneficiari”.

5.8 Soci Convenzionati Beneficiari

Sono “Soci Convenzionati Beneficiari” le persone fisiche (dipendenti/associati/iscritti), che fanno richiesta di ammissione alla Società – poi accolta – in virtù e a seguito del l’ammissione del Socio Convenzionato. L’ammissione dei Soci Convenzionati Beneficiari è subordinata al versamento della contribuzione di cui al successivo Art. 8, che potrebbe essere versata direttamente da loro o, per loro conto, dai rispettivi Soci Convenzionati. I Soci Convenzionati Beneficiari hanno diritto di beneficiare dei sussidi e delle prestazioni mutualistiche della Società in base alle Fonti Regolatorie agli stessi applicabili e hanno diritto di voto in Assemblea, purché siano in regola con il versamento della contribuzione richiesta e siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi. In caso di cessazione della Fonte Regolatoria in forza della quale hanno richiesto l’ammissione al la Società, possono, su loro richiesta scritta e se in regola con la contribuzione, acquisire la qualifica di Soci Ordinari.

 

Art. 6 – Obblighi e diritti dei soci.

6.1 I soci sono tenuti a:

  1. a) rispettare lo Statuto, il Regolamento ed il Regolamento Elettorale della Società;
  2. b) rispettare il Codice Etico ed i principi generali di cui al Modello organizzativo, di gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgi 231/01 e ss.mm.ii;.
  3. c) osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  4. d) versare la contribuzione richiesta di cui al successivo Art. 8, così come determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel Regolamenti, ove previsto dalla categoria di appartenenza.

6.2 I soci acquistano il diritto di:

  1. a) usufruire, ove previsto dalla categoria di appartenenza, delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti loro dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dal Regolamento, dai programmi assistenziali e/o coperture assicurative e dalle deliberazioni degli organi sociali;
  2. b) iscrivere alla Società i propri familiari aventi diritto (i quali, a seguito dell’iscrizione, non assumono la qualifica di soci ma di meri beneficiari, salva la possibilità per gli stessi di chiedere, in alternativa, l’ammissione alla Società ai sensi del successivo art. 9), secondo le modalità descritte all’interno del Regolamento;
  3. c) prendere visione del bilancio annuale nei termini di deposito presso la sede sociale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni in merito alla gestione sociale nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento;
  4. d) recedere dalla Mutua e/o dai singoli programmi assistenziali e/o coperture assicurative, nel rispetto di modalità e tempi descritti rispettivamente al successivo Art. 10.5 e nel Regolamento.

Art. 7 – Modalità di ammissione dei soci

Per essere ammesso a far parte della Società in qualità di socio, l’aspirante deve seguire la procedura di ammissione descritta nel Regolamento. In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione dovrà annotare l’ingresso del nuovo socio nel libro soci. La domanda di ammissione a socio costituisce accettazione del presente Statuto, del Regolamento, del Regolamento Elettorale, del Codice Etico, dei principi generali di cui al Modello organizzativo, di gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgi 231/01 e ss.mm.ii. e delle delibere degli organi sociali. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Amministrazione. Il ricorso viene esaminato nei 60 giorni successivi dall’assemblea e la relativa decisione è inappellabile.

Art. 8 – Contribuzione

I Soci Fondatori, Ordinari, Mediati e Convenzionati Beneficiari (o per loro conto i Soci Convenzionati), all’atto di richiesta di ammissione alla Società, dovranno effettuare appositi versamenti, in parte, a titolo di quota sociale ed, in parte, a titolo di contributi mutualistici utili alla Società al fine dell’erogazione dei sussidi e di tutte le prestazioni mutualistiche (“contribuzione”). L’importo di tale contribuzione verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed i relativi termini, criteri e modalità di versamento alla Società sono disciplinati all’interno del Regolamento. Qualora, tuttavia, durante il corso dell’anno, per motivi eccezionali e comunque di forza maggiore, le prestazioni mutualistiche dovessero divenire più onerose di quanto previsto, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di rivedere l’importo annuale dei contributi mutualistici. I versamenti effettuati dai soci devono intendersi a fondo perduto. In nessun caso, infatti, nemmeno in caso di scioglimento della Società o di scioglimento del rapporto sociale, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Società.

Art. 9 – Limiti alle prestazioni

Le prestazioni ai soci sono limitate dalle disponibilità economiche della Società. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, tramite apposita delibera consiliare, un apposito Fondo di Solidarietà.

Art. 10 – Scioglimento del vincolo sociale

La qualifica di socio si perde per decesso (in caso di socio persona fisica), per il verificarsi di una vicenda estintiva (in caso di socio persona giuridica/ente privo di personalità giuridica), per decadenza, per esclusione o per recesso. Il venir meno della qualifica di socio comporta la perdita di ogni diritto sociale previsto ai sensi del presente Statuto, del Regolamento e del Regolamento Elettorale, di ogni correlato dovere nonché la cancellazione dal libro soci. Al verificarsi dello scioglimento del vincolo sociale, il socio non ha diritto alla restituzione di alcun versamento effettuato a favore della Società né a nessuna quota del patrimonio sociale.

10.1 Morte

Il decesso del socio persona fisica comporta l’automatico scioglimento del vincolo sociale con effetto dalla data del decesso.

10.2 Vicenda estintiva del socio

Il verificarsi di una vicenda estintiva del socio persona giuridica/ente privo di personalità giuridica (i.e. scioglimento) comporta l’automatico scioglimento del vincolo sociale con effetto dalla data in cui si è verificato l’evento estintivo, come meglio precisato nel Regolamento. A tal fine il socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

10.3 Decadenza

Il socio che risulta moroso, per almeno sei mesi consecutivi nel versamento di qualsiasi tipo di contribuzione dovuta alla Società, decade automaticamente dalla qualifica di socio. ll socio decaduto potrà rientrare a far parte della Società e a godere dei suoi diritti soltanto come nuovo socio osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

10.4 Esclusione

Il socio può essere escluso con effetto immediato dalla Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, al ricorrere di uno dei seguenti casi:

  1. a) mancata osservanza di una o più delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Regolamento Elettorale e/o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti tali che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale o loro reiterata inosservanza;
  2. b) condanna con sentenza passata in giudicato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbiano simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e/o le prestazioni della Società o che abbiano commesso atti gravemente dannosi per la Società;
  3. c) danni arrecati dolosamente o colposamente alla Società;
  4. d) alterazione della destinazione dei fondi sociali e/o loro abuso. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. L’esclusione ha effetto immediato. I soci esclusi sono tenuti al pagamento della contribuzione richiesta relativa all’esercizio durante il quale è stato deliberato il provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorrendo alla procedura di cui al successivo Art. 26.

10.5 – Recesso

Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Società, mediante comunicazione scritta da inoltrare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia, nel caso in cui abbia sottoscritto uno dei sussidi sanitari della Società, può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da inoltrare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale del sussidio sanitario sottoscritto. ll recesso avrà effetto, nel primo caso, dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Società e, nel secondo caso, dalla data di scadenza del sussidio sanitario medesimo. Lo scioglimento del vincolo sociale si verifica alla data di efficacia del recesso.

Art. 11 – Sussidi straordinari

In casi gravi la Società può erogare sussidi straordinari al Socio effettivo, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi della società

Gli organi della Società sono:

  1. Assemblea dei soci
  2. Assemblee sezionali, se sono istituite le sezioni dei soci
  3. Consiglio di Amministrazione
  4. Collegio Sindacale
  5. Revisore (eventuale)
  6. Comitato Esecutivo (eventuale)
  7. Direttore Generale (eventuale)

Art. 13 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è il massimo organo della Società ed è composta dai Soci Fondatori, Ordinari, Convenzionati Beneficiari e Mediati nonché dai Soci Finanziatori in caso di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, in regola con il versamento della contribuzione ed iscritti nel libro soci da almeno 6 (sei) mesi, o da rappresentanti degli stessi (di seguito i “Delegati”). La carica di Delegato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione. Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei Delegati sono più dettagliatamente disciplinate all’interno del Regolamento Elettorale. Il Socio Fondatore, Ordinario, Convenzionato Beneficiario e Mediato hanno diritto ad un voto ciascuno e possono farsi rappresentare anche da un altro Socio nel rispetto dei termini e delle modalità più dettagliatamente disciplinate all’interno del Regolamento Elettorale, e in ogni caso nel rispetto della disciplina di legge in materia. I Soci Informatori non hanno diritto di voto in Assemblea.

 

 

Art. 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee posso tenersi in seduta Ordinaria o Straordinaria. È competenza dell’Assemblea in seduta Ordinaria:

  1. a) approvare il bilancio di esercizio con la relativa relazione sulla gestione;
  2. b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, ivi incluso il Presidente;
  3. c) determinare il compenso dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli investiti di particolari cariche;
  4. d) determinare il compenso dei singoli membri del Collegio dei Sindaci;
  5. e) nominare il revisore legale dei conti, determinandone il relativo compenso;
  6. f) approvare il Regolamento ed il Regolamento Elettorale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  7. g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione;
  8. h) deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge vigente e dal presente statuto.

È competenza dell’Assemblea in seduta Straordinaria:

  1. a) modificare lo Statuto;
  2. b) deliberare in merito allo scioglimento della Società nominando i liquidatori

ed in merito ad ogni operazione straordinaria di fusione o scissione;

  1. c) deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge vigente o dal presente Statuto.

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o al massimo, qualora dovessero richiederlo particolari esigenze, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e/o opportuno. L’Assemblea tanto in seduta Ordinaria che Straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione qualora si ritenga utile e/o opportuno o qualora ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci e/o dal revisore legale dei conti. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee devono essere inviati mediante raccomandata, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, potendo in aggiunta procedere alla pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito internet ufficiale della Società. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci, o pubblicizzato, almeno otto giorni liberi prima dell’adunanza dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (anche diverso dal la sede legale purché in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea), la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Il Consiglio di Amministrazione può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante audio/video conferenza, purché nel luogo della convocazione siano presenti il Presidente ed il Segretario o il Notaio e sia consentito al Presidente di accettare l’identità e la legittimazione degli interventi ed regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché ai partecipanti di prendere visione della documentazione ed intervenire in tempo reale alla discussione e votazione.

Art. 16 – Quorum deliberativo e costitutivo dell’Assemblea

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Quando la prima riunione vada deserta, l’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (venti quattro) ore dopo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa dei presenti nell’Assemblea ordinaria e con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti nell’Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua mancanza o impossibilità dal Vice Presidente, ove nominato, ed in caso di mancanza o impossibilità anche di quest’ultimo, dalla persona designata dall’Assemblea. Dalle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto processo verbale da firmarsi dal presidente della riunione e dal Segretario, nominato da quest’ultimo con il consenso unanime dei presenti, o dal Notaio e da trascriversi nel libro delle adunanze dell’Assemblea dei soci.

Art. 17 – Assemblee sezionali

Qualora vengano istituite le Sezioni, la formazione della volontà sociale avverrà per il tramite delle assemblee sezionali e dell’Assemblea di cui ai precedenti articoli che di venterà pertanto l’Assemblea generale dei soci. Le assemblee sezionali deliberano sulle materie che formano oggetto dell’Assemblea generale ed eleggono, tra i propri membri, il proprio delegato con mandato triennale che interverrà all’Assemblea generale. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee sezionali, le modalità di partecipazione, le modalità di tenuta delle adunanze e l’obbligo di verbalizzazione delle stesse sono le medesime di quelle dell’Assemblea generale dei soci. Il Regolamento Elettorale ne disciplina ogni eventuale ulteriore aspetto di funzionamento.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto di voto (con la sola esclusione dei soci finanziatori), dotati di requisiti professionali specifici meglio descritti nel regolamento, ed al massimo un terzo degli stessi può essere designato dai Soci Finanziatori, così come meglio e più dettagliatamente precisato nel Regolamento Elettorale. I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi sociali e sono rie leggibili. Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le ulteriori previsioni di cui al Regolamento Elettorale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario anche non socio. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri rimasti, purché siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio dei Sindaci. Il/i Consigliere/i così nominato/i rimarrà/rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea dei soci che dovrà confermare o meno la sua/loro nomina. Se nel corso del mandato viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio dal Collegio Sindacale o dai membri superstiti dell’Organo Amministrativo l’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria affinché la stessa deliberi in merito alla nuova composizione di Consiglio di Amministrazione. Medio tempore i membri del Consiglio di Amministrazione potranno compiere solo gli atti (conservativi) di ordinaria amministrazione. Se un componente del Consiglio di Amministrazione non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

 

 

Art. 19 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale, con raccomandata, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno tre giorni prima dell’adunanza o ventiquattro ore nei casi di urgenza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede legale purché in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea), la data e l’ora della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante audio/video conferenza, purché nel luogo della convocazione siano presenti il Presidente ed il Segretario e sia consentito al Presidente di accettare l’identità e la legittimazione degli interventi e regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché ai partecipanti di prendere visione della documentazione ed intervenire in tempo reale alla discussione e votazione.

Art. 20 – Quorum deliberativo e costitutivo del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni saranno prese validamente con la maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua mancanza o impossibilità dal Vice Presidente, ove nominato, ed in caso di mancanza o impossibilità anche di quest’ultimo, dalla persona designata dai presenti. Dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto processo verbale da firmarsi dal presidente della riunione e dal Segretario nominato da quest’ultimo con il consenso unanime dei presenti e da trascriversi nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei soci. In particolare, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:

  1. a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
  2. b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. c) redigere il progetto di bilancio di esercizio e la relativa relazione sulla gestione da sottoporre al l’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  4. d) determinare l’ammontare della contribuzione di cui al precedente art. 10;
  5. e) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l’ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
  6. f) redigere/modificare il Regolamento ed il Regolamento Elettorale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  7. g) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
  8. l) assumere e licenziare il personale;
  9. m) determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche;
  10. n) deliberare l’apertura di uffici sul territorio nazionale;
  11. o) nominare il Vice Presidente;
  12. p) nominare il Direttore Generale e istituire commissioni e/o comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;
  13. q) deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge vigente o dal presente Statuto.

Art. 22 – Presidente

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa, ha anche facoltà di sottoscrivere atti e contratti di ogni genere e obbligazioni inerenti l’attività e la gestione della Società, definire le strategie generali e operative della Società da sottoporre poi all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché ha ogni altra facoltà attribuitagli dal presente Sta tuto.

Art. 23 – Firma e rappresentanza della Società

La rappresentanza legale e la firma della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione come meglio previsto al precedente Art. 22 e, qualora nominato, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo. Nei limiti di cui all’art. 2381 c.c., applicabile in via analogica, il Consiglio di Amministra zione può delegare ai propri membri, congiuntamente o disgiuntamente, parte dei propri poteri, inclusa la legale rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; non potranno comunque essere delegati al Comitato Esecutivo i poteri riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione e/o ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza e nei limiti di questa, può nominare procuratori negoziali, delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Direttore Generale determinandone le funzioni e le attribuzioni all’atto della nomina; non potranno comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione e agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obbiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria ed è composto da 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e da 2 (due) membri supplenti. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. I Sindaci devono essere scelti tra non Soci e devono essere soggetti qualificati professionalmente. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, al Collegio Sindacale può essere altresì demandato, con deliberazione dell’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria, l’esercizio della revisione legale dei conti.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

L’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria nomina un revisore legale dei conti o una società incaricata della revisione legale dei conti allorquando tale ultima attività non sia stata demandata al Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo che precede. I requisiti, le attribuzioni e i doveri dell’incaricato della revisione legale dei conti sono stabiliti dalla legge.

Art. 26 – Tentativo di mediazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la Società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisore legale in relazione alla validità, alla interpretazione, all’inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso col legato e/o all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità del le delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs.n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l’Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni al tra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

Art. 27 – Regolamenti

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate dal Regola mento applicativo e dal Regolamento Elettorale. In particolare, il Regolamento, oltre agli aspetti già oggetto di rinvio contenuti nel presente Statuto, disciplinerà:

  1. a) eventuali ulteriori i requisiti specifici per l’ammissione alle diverse categorie di soci;
  2. b) termini e modalità di presentazione della richiesta di ammissione;
  3. c) termini e modalità di versamento della contribuzione;
  4. d) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

In particolare, il Regolamento Elettorale, oltre agli aspetti già oggetto di rinvio contenuti nel presente Statuto, disciplinerà:

  1. a) termini e modalità di nomina dei Delegati;
  2. b) termini, modalità e requisiti di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  3. c) requisiti di nomina dei membri del Collegio Sindacale;
  4. d) qualunque ulteriore aspetto operativo legato alla nomina e composizione degli organi sociali qui non espressamente disciplinato e ritenuto necessario al loro corretto funzionamento.

 

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Società è costituito dalle partecipazioni sociali, dai contributi mutualistici, dai contributi dei Soci Finanziatori, da ogni tipologia di versamento a fondo perduto effettua to dai soci a favore del la Società, dai beni mobili e immobili quali risultanti dal bilancio approvato dall’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria, da eventuali elargizioni che perverranno alla Società, dalle riserve costituite a garanzia delle prestazione e dei sussidi per copertura del rischio o assunzione di oneri straordinari, dal fondo di solidarietà, costituito ed alimentato a copertura di necessità assistenziali, dagli introiti derivanti dall’uso del patrimonio sociale e più in generale da ogni ricavo, entrata e provento. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutaria al fine dell’esclusivo perseguimento degli scopi sociali. Si precisa che:

– del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio di Amministrazione resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell’ente e l’altra potrà essere impiegata a cura del Consiglio di Amministrazione, in uno o più dei seguenti modi:

  1. a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  2. b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
  3. e) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancario finanziari di prim’ordine;
  4. d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

– nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la Società potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

– la differenza attiva di bilancio sarà integralmente destinata alla riserva; la eventuale differenza passiva potrà essere coperta dalla riserva e, qualora l’Assemblea dei soci decidesse diversamente, dovrà essere pareggiata con i contributi supplementari deliberati dall’Assemblea dei soci stessa. Ai sensi della L. 3818/1886 e ss.mm.ii., i lasciti e le donazioni che la Società dovesse conseguire per un fine determinato disposto dal testatore o donatore, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Tutte le riserve ed i fondi di cui sopra sono indivisibili e non possono essere distribuiti ai soci, né durante la vita della Società, né in sede di liquidazione della Società. È altresì vietata, in senso conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 29 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 – Bilancio

Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale ed è redatto in senso conforme alla normativa vigente, anche di settore. Sarà depositato in sede a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione del revisore legale dei conti, deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei soci in seduta Ordinaria entro il mese di aprile successivo all’anno a cui si riferisce, salvo il termine più lungo consentito dalla legge. Il progetto di bilancio di esercizio viene comunicato con la relazione e i docu menti giustificativi, dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale e al soggetto che esercita la revisione legale dei conti di norma 30 giorni prima di quello in cui avverrà la riunione assembleare, salvo i casi di rinuncia al termine da parte dei medesi mi soggetti nel cui interesse è stato previsto.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO – PRIVACY- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Scioglimento della Società

L’Assemblea dei soci in seduta Straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede al la nomina di un uno o più liquidatori ai sensi di legge. In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato di cui agli artt. 11 e 20 della legge 59/1992, nonché in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., in quanto compatibile. La modifica del presente articolo richiede che l’Assemblea dei soci in seduta Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberi con la presenza di almeno gli 8/10 (otto decimi) dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Art. 32 – Privacy

La Società si adegua alle disposizioni previste dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, sia dell’Unione Europea che nazionale, quale il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, ed il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo la massima riservatezza nei confronti dei soci. Tutti i dati conferiti dai soci saranno trattati dalla Società, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla suddetta normativa e per le finalità istitutive.

Art. 33 – Disposizioni finali

Fermo restando quando previsto dal successivo Art. 34, per quanto non è previsto nel presente Statuto e dai Regolamenti della Società, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e ss.mm.ii., nonché, in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso, le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di società cooperative.

Art. 34 – Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuati vi saranno emanati ed entreranno in vigore. Eventuali clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.